ECM, assicurazione professionale  e sanzioni: cosa cambia nel 2024

 

Triennio e Crediti Formativi: cosa dicono le delibere AGENAS

 

L’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

 

Esoneri ed esenzioni

 

Le esenzioni ed esoneri relative all'obbligo formativo sono individuate nel par. 4 del Manuale del Professionista Sanitario.

 

Per tutti i casi previsti da manuale, la richiesta di esonero ed esenzione deve essere effettuata dal Professionista attraverso una procedura informatica dedicata nella propria area riservata Co.ge.A.P.S. 

 

Per tutti i casi NON espressamente previsti da Manuale, sarà necessario trasmettere una richiesta di esonero alla Commissione Nazionale all'indirizzo ecm.professionistisanitari@agenas.it che valuterà l'istanza allegando il modulo XI. 

 

Gli esoneri non sono, quindi, "automatici" per i Professionisti, ma va inoltrata richiesta! 

 

Spostamento crediti ECM al triennio 2020-2022

 

Nella delibera 6/24, la Commissione ECM stabilisce che“L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data. Lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025.

 

Tale delibera modifica, quindi, quella del 8 dicembre 2023 la quale prevedeva che l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 fosse consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. 

 

La possibilità di spostamento dei crediti era consentita fino al 30 giugno 2024. 

 

Con questa modifica si stabilisce non solo che il termine ultimo per lo spostamento è il 31 dicembre 2025, ma che l’acquisizione dei crediti relativi al triennio 2020-2022 è consentita per i professionisti che hanno conseguiti i crediti entro il 31 dicembre 2023. 

 

Questo significa che se un professionista ha ottenuto crediti entro la data del 31 dicembre 2023, i suoi crediti sono utili anche se la data fine dell’evento è successiva”.

 

Copertura assicurativa: 

quali sono i rischi per i professionisti sanitari

 

Su un piano parallelo è stato approvato un emendamento, che ripropone lo stesso vincolo nel Decreto Legge per l’attuazione del PNRR. 

Questo reca anche disposizioni in materia temporale. 

Perciò, la norma che sancisce l’obbligo e l’eventuale mancata copertura assicurativa deve essere applicata a partire dal triennio formativo 2023-2025.   

 

Nel testo contenuto nel Decreto, infatti, si legge: “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina"

 

 

L’emendamento all’art. 38-bis fa riferimento alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in base all’art.10 della Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.   Inoltre, la verifica per il triennio 2023-2025 non potrà avvenire prima dell’1 aprile 2026, termine entro il quale i provider, ai sensi dell’art.73 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 (90 giorni dalla conclusione dell’evento), devono provvedere alla trasmissione del rapporto delle partecipazioni all’Age.Na.S. ed al Co.Ge.A.P.S., salvo eventuali ulteriori proroghe stabilite dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.  

 

 

Una decisione di certo influenzata dalle ferme parole del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha confermato che - con il decreto attuativo dello scorso febbraio - la Legge Gelli stabilisce che, senza essere in regola con il 70% dei crediti ECM, si rischierà la mancata copertura assicurativa in caso di contenzioso.

 

“Sicuramente trovarsi in regola con l’obbligo ECM è necessario per non trovarsi scoperti con la propria polizza in caso di contenzioso – conferma anche l’esperto -. La formazione Continua è comunque un dovere deontologico (e quindi sanzionabile dagli ordini) per il medico e per qualsiasi operatore sanitario. 

 

Essere adeguatamente formato e aggiornato è un requisito essenziale per rispondere al diritto del paziente di essere curato da un professionista preparato e adeguatamente al passo con l’evoluzione della ricerca scientifica”.

 

 

Per saperne di più scarica i Manuali! 

 

MANUALE DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

 

ESONERI ED ESENZIONI ECM - PROCEDURA 

 

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